Aderendo alla previdenza complementare è possibile beneficiare di una tassazione agevolata rispetto a:

  • contributi versati – sono deducibili fino a 5.164,57 euro all’anno; nei contributi deducibili rientrano anche l’eventuale contributo del datore di lavoro e i versamenti a favore dei soggetti fiscalmente a carico, per l’importo da questi non dedotto, nonché i contributi versati per reintegrare eventuali anticipazioni già ottenute; dalla deduzione è escluso il TFR in quanto non rientra nel reddito imponibile.
  • interessi maturati – sono tassati fino a un massimo del 20% (rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario); qualora il fondo pensione investa in titoli di Stato e altri titoli equiparati i rendimenti sono tassati con un’aliquota agevolata del 12,50%;
  • rendita percepita – la parte di rendita che deriva dai versamenti effettuati **e portati in deduzione **durante il periodo di contribuzione e quella derivante dalle **quote di TFR versato **sono assoggettate ad una ritenuta del 15%; se la partecipazione al sistema di previdenza complementare supera i 15 anni l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino ad arrivare al 9% quando l’anzianità di contribuzione arriva a 35 anni;
  • anticipazioni: – le anticipazioni per spese sanitarie sono tassate con un’aliquota che varia tra il 15% e il 9%, in base al numero di anni di partecipazione alla previdenza complementare. A tutte le altre tipologie di anticipazione viene applicata, invece, l’aliquota ordinaria del 23%;
  • riscatti: i riscatti della posizione individuale a seguito di cessazione dell’attività lavorativa sono tassati con l’aliquota del 23%, mentre a quelli per inoccupazione di durata non inferiore a 12 mesi, mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria/straordinaria e invalidità, si applica un’aliquota agevolata che varia tra il 15% e il 9%, in base al numero di anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Nel valutare i vantaggi della tassazione dei rendimenti è utile sapere che alla rivalutazione del TFR lasciato in azienda, si applica l’imposta sostitutiva del 17% e sulle somme liquidate si applica la tassazione separata in base all’aliquota media Irpef a cui è soggetto il lavoratore, mentre sulle somme di TFR erogate in busta paga si applica la
tassazione in base all’aliquota ordinaria.

Inoltre, in caso di morte prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l’intera posizione individuale maturata è riscattata dai beneficiari designati dall’aderente.

Inoltre le prestazioni pensionistiche complementari sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.