Adesione alla previdenza complementare
È libera e volontaria e che il lavoratore dipendente, entro sei mesi dall’assunzione, può decidere di:
- destinare le quote di TFR ancora da maturare ad una forma pensionistica complementare;
- lasciare il TFR presso il datore di lavoro;
- non decidere nulla (Il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, oppure, in assenza di forme pensionistiche integrative collettive di riferimento, alla forma pensionistica complementare istituita appositamente presso l’INPS (FONDINPS));
- destinare il TFR futuro alla previdenza complementare anche in un secondo momento.
Adesione collettiva
Scelta tra un fondo negoziale o un fondo aperto è normata dai contratti collettivi o dagli accordi aziendali. Al dipendente che aderisce in forma collettiva ad un fondo pensione il datore di lavoro verserà:
- il TFR futuro, ossia quello maturato dal momento dell’adesione,
- il contributo volontario (nella misura stabilita dall’accordo collettivo o dal regolamento aziendale o anche superiore),
- il contributo del datore di lavoro (nella misura stabilita dall’accordo collettivo o dal regolamento aziendale o anche superiore).
- Il datore di lavoro non è tenuto a versare il proprio contributo quando:
- il dipendente conferisce al fondo pensione soltanto il TFR,
- l’adesione al fondo pensione è fatta a livello individuale (unica forma possibile per i PIP).

