Obbligo di assicurazione contro eventi catastrofali per le imprese italiane

Entro il 31 marzo 2025, tutte le imprese dovranno stipulare una polizza per i danni da calamità naturali, pena l’esclusione da contributi e agevolazioni pubbliche.

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2024

La Legge di Bilancio 2024 stabilisce che tutte le imprese in Italia devono stipulare una polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali e eventi catastrofali entro il 31 marzo 2025. L’obbligo vale per tutte le imprese iscritte nel registro delle imprese, ad eccezione delle imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c. Le imprese del settore pesca e acquacoltura hanno tempo fino al 31 dicembre 2025.

Se un’impresa non è proprietaria dei beni (fabbricati, impianti, attrezzature) utilizzati, ma li ha in locazione, deve stipulare l’assicurazione se il proprietario non lo ha già fatto. Anche i titolari di ditte individuali con sede legale presso il proprio indirizzo di residenza sono obbligati all’assicurazione, se sono iscritti nel registro delle imprese.

Per i beni in leasing e noleggio, l’obbligo di assicurazione spetta all’affittuario, se il bene non è già assicurato dal proprietario. Anche i singoli negozi, come parrucchieri, carrozzieri o panetterie, se iscritti nel registro delle imprese, sono tenuti a stipulare la polizza, senza limiti di dimensione dell’attività.

Le imprese che non rispettano l’obbligo rischiano di non poter accedere a contributi pubblici e sovvenzioni, e dovranno affrontare autonomamente i danni in caso di eventi catastrofali, con impatti negativi sulla loro operatività.

Eventi naturali da assicurare

Gli eventi naturali che devono essere coperti obbligatoriamente dalla polizza comprendono alluvione, esondazione, inondazione, sisma e frana.

Cosa si intende per alluvione, inondazione ed esondazione?

Per questi eventi, la polizza deve fornire la seguente definizione: “fuoriuscita d’acqua, anche con il trasporto o mobilitazione di sedimenti anche di alta densità, dalle normali sponde di corsi d’acqua, bacini naturali o artificiali, argini di corsi d’acqua naturali e artificiali, laghi, bacini, anche temporanei, e reti di drenaggio artificiale, causati da fenomeni atmosferici naturali”.

Cosa si intende per sisma?

La definizione prevista dalla polizza per il sisma è: “sommovimento improvviso e brusco della crosta terrestre causato da fattori endogeni, a condizione che i beni assicurati si trovino in una zona riconosciuta come a rischio sismico, identificata dalle autorità competenti in base ai dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del terremoto”.

Cosa si intende per frana?

La frana è definita dalla polizza come “movimento, scivolamento o stacco rapido di rocce, detriti o terra lungo un pendio o su un rilievo intero, causato dalla gravità, che riguarda terre e rocce anche non derivanti da infiltrazioni d’acqua”.

Cosa non è considerato alluvione/inondazione/esondazione?

Gli eventi seguenti non possono essere inclusi nella definizione di “alluvione/inondazione/esondazione” e quindi non sono coperti dalla polizza obbligatoria:

  • Mareggiata, marea, maremoto
  • Penetrazione di acqua marina
  • Variazione della falda freatica
  • Umidità, stillicidio, trasudamento
  • Infiltrazione e allagamenti causati dalla difficoltà del suolo di drenare o assorbire acqua, come nelle “bombe d’acqua” (piogge brevi e intense)
  • Interruzione o distribuzione anomala di energia elettrica, termica o idraulica, se non legata direttamente agli effetti dell’alluvione o dell’inondazione sul fabbricato e altre cause derivanti dall’intervento umano.

Cosa non è considerato sisma?

Gli eventi che non sono considerati “sisma” e sono esclusi dalla polizza includono:

  • Eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine
  • Alluvioni, inondazioni, esondazioni, allagamenti, mareggiate
  • Umidità, stillicidio, trasudamento
  • Infiltrazioni e penetrazioni di acqua marina, anche se provocate da terremoto
  • Emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni nucleari o accelerazioni artificiali di particelle atomiche a seguito di terremoto
  • Danni causati da interruzioni o distribuzione anomala di energia elettrica, termica o idraulica non collegate direttamente all’effetto del sisma sul fabbricato e altre cause derivanti dall’intervento umano.

Cosa non è considerato frana?

Gli eventi esclusi dalla definizione di “frana” e quindi non coperti dalla polizza sono:

  • Sisma, alluvione, inondazione, esondazione
  • Eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza
  • Valanghe e slavine
  • Movimento graduale di rocce, detriti o terra
  • Frane dovute a errori di progettazione o costruzione relativi a lavori di scavo o riporto in pendii naturali o artificiali, purché il franamento avvenga nei dieci anni successivi a tali lavori. Inoltre, sono escluse le frane già note o potenzialmente già note.

Esclusioni generali

Sono sempre escluse dalla polizza obbligatoria le spese per demolizione e sgombero.

Cosa si intende per “bombe d’acqua”?

La relazione illustrativa del Decreto Ministeriale n. 18/2025, attuativo della legge, chiarisce che le “bombe d’acqua” non sono incluse tra gli eventi che configurano “alluvione, inondazione ed esondazione”. Pertanto, il rischio derivante da questo tipo di evento è escluso dalla copertura per i danni da calamità naturali e catastrofi.

Beni coperti dalla polizza obbligatoria

La polizza obbligatoria prevista dal decreto copre i seguenti beni:

  1. Terreni
  2. Fabbricati
  3. Impianti
  4. Macchinari
  5. Attrezzature industriali e commerciali

Questi beni sono identificati nell’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3, del Codice Civile. Tuttavia, i beni immobili che risultano abusivi, cioè costruiti senza le necessarie autorizzazioni legali, sono esclusi dalla copertura assicurativa. Inoltre, le merci non rientrano nell’ambito di applicazione della polizza obbligatoria.

Per quanto riguarda i fabbricati in costruzione, non sono inclusi nell’elenco dei beni da assicurare obbligatoriamente secondo la legge 213/2023. Il decreto attuativo (DM 18/2025) si riferisce esclusivamente ai fabbricati già costruiti, senza specificare nulla sui fabbricati in fase di costruzione.

Le imprese edili che possiedono macchinari e attrezzature nei cantieri o presso terzi sono obbligate a stipulare una polizza assicurativa, a meno che non abbiano già una copertura specifica per i cantieri. La copertura deve estendersi ai beni strumentali all’attività imprenditoriale, tra cui i macchinari e le attrezzature, ma non è obbligatorio assicurare i fabbricati in costruzione.

In caso di abuso edilizio, la copertura assicurativa non si applica ai fabbricati che risultano essere abusivi o costruiti senza le necessarie autorizzazioni. La legge si riferisce a immobili completamente privi di titolo costruttivo, ma si applica anche ai casi in cui vi siano violazioni minori, come la chiusura o apertura non autorizzata di aperture che configurano un abuso edilizio.

Per quanto riguarda i beni navali, il decreto e la relativa relazione illustrativa non prevedono una normativa specifica. Si ritiene che, come nel caso dei beni iscritti al PRA, i beni navali siano soggetti a una diversa normativa ministeriale e non rientrino nel campo di applicazione del decreto.

Nel caso di un condominio che abbia una polizza catastrofale sul fabbricato, il titolare dell’azienda può scegliere di assicurare solo la partita macchinari e attrezzature, ma non è obbligato a coprire il fabbricato. Se invece il condominio non ha una polizza catastrofale sul fabbricato, il titolare può comunque assicurare il fabbricato in base ai millesimi di proprietà o utilizzo.

La somma assicurata è l’importo massimo che l’assicurazione è disposta a risarcire in caso di danno, e viene definita in relazione ai vari tipi di beni. Per i fabbricati, la somma assicurata corrisponde al valore di ricostruzione a nuovo, cioè l’importo necessario per ricostruire l’edificio con materiali, tipologie e caratteristiche equivalenti. Per impianti, macchinari e attrezzature, la somma assicurata è pari al costo di rimpiazzo, ossia il valore necessario per sostituire i beni danneggiati con beni equivalenti di pari utilità. Per i terreni, la somma assicurata copre i costi necessari per il ripristino e la bonifica del terreno in una condizione simile a quella precedente all’evento dannoso.

Le imprese con una somma assicurata fino a 30 milioni di euro sono soggette a uno scoperto del 15% sul danno indennizzabile. Questo significa che, in caso di danno, l’assicurato dovrà coprire una percentuale del danno, mentre per importi più elevati, lo scoperto sarà negoziato tra le parti.

Infine, per le aziende che gestiscono stabilimenti balneari con strutture in legno, c’è l’obbligo di assicurare sia i fabbricati che le attrezzature, in quanto entrambi i beni sono inclusi nella copertura obbligatoria prevista dalla legge, che tutela i beni impiegati per l’attività imprenditoriale e i danni causati da eventi calamitosi come frane, inondazioni e terremoti.

La “somma assicurata“, come definita nel D.M. 18/2025, rappresenta l’importo massimo che una compagnia di assicurazione si impegna a pagare in relazione alle garanzie prestate. Tuttavia, il decreto non fornisce ulteriori dettagli su tale definizione. Vengono invece specificati altri concetti, tra cui il “valore di ricostruzione”, il “costo di rimpiazzo” e il “costo di ripristino”.

Per “valore di ricostruzione” si intende l’importo necessario per la ricostruzione del fabbricato con materiali, tipologia e caratteristiche costruttive equivalenti a quelli originali, tenendo conto delle dimensioni e della funzionalità del bene (art. 1, comma 1, lett. l), del DM n. 18/2025).

Il “costo di rimpiazzo“, invece, si riferisce all’importo necessario per sostituire i beni danneggiati con beni che abbiano la stessa utilità, tenendo conto dei beni attualmente disponibili sul mercato (art. 1, comma 1, lett. m), DM n. 18/2025).

Per le aziende che operano nel settore dei stabilimenti balneari, con strutture in legno, l’obbligo di assicurazione riguarda sia i fabbricati che le attrezzature. In particolare, l’art. 1, comma 1, lett. d), del DM n. 18/2025 stabilisce che la copertura assicurativa debba comprendere i danni causati da eventi calamitosi e catastrofali (come alluvioni, inondazioni, esondazioni, sismi, frane) alle immobilizzazioni, che includono terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.

Danni coperti dalla polizza obbligatoria

La polizza obbligatoria copre solo i danni materiali diretti che riguardano il fabbricato e il suo contenuto, escludendo i danni indiretti, come ad esempio quelli derivanti dall’interruzione dell’attività aziendale (business interruption).

Non sono coperti dalla polizza obbligatoria i danni che si verificano per le seguenti ragioni:

  • Danni causati dal comportamento attivo dell’uomo e danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
  • Danni derivanti da conflitti armati, atti di terrorismo, sabotaggio o tumulti;
  • Danni causati da energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o da inquinamento e contaminazione.

I benefici dell’obbligo assicurativo per le imprese

Protezione del patrimonio aziendale:

L’assicurazione protegge il valore dei beni e delle attività aziendali, tutelando il capitale investito e il patrimonio di lavoro.

Continuità operativa:

L’assicurazione facilita il ripristino dei beni danneggiati, riducendo tempi e costi e permettendo una ripresa più veloce dell’attività produttiva e commerciale.

Accesso a risorse pubbliche:

L’assicurazione permette alle imprese di mantenere l’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziate con risorse pubbliche, evitando svantaggi anche in caso di eventi calamitosi o catastrofici.

Gestione proattiva del rischio:

L’assicurazione incentiva le aziende a identificare i potenziali rischi, implementare misure preventive e organizzare piani di gestione delle emergenze, con l’obiettivo di rafforzare la loro resilienza.

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MINISTERO DELL‘ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 gennaio 2025, n. 18
Regolamento recante modalita’ attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. (25G00027) (GU Serie Generale n.48 del 27-02-2025)

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