Una copertura assicurativa di Responsabilità Civile dedicata alla “Directors & Officers Liability” tutela il patrimonio personale di
Presidente e Vice-Presidente, manager, amministratori, sindaci e membri del Consiglio di Sorveglianza in caso di richiesta di risarcimento danni di varia natura”
Sono tutelati anche i membri dell’Organismo speciale di Vigilanza (D.Lgs. 231/01), il Responsabile della sicurezza (D.Lgs. 81/08), il Responsabile del trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/03), il Data Protection Ocer (Reg Europeo UE /2016 /796), i membri dell’Internal Audit, il Risk Manager e l’Amministratore occulto. Viene inoltre tutelato ogni dipendente della Società che eserciti funzioni manageriali o di supervisione o rivesta una Carica Direttiva esterna.
Esistono alcuni illeciti penalmente rilevanti che sono “propri” della carica da amministratore, riassumibili con:
- reati societari, disciplinati dagli art. 2621 e seguenti del c.c.
- reati fallimentari, previsti dagli art. 216 e seguenti del R.D. n. 267/42
- reati previsti in materia di sicurezza sul lavoro
- reati tributari, di cui al D.Lgs. n. 74/00
- Altri illeciti connessi all’attività, come reati ambientali, bancari,
- finanziari, e così via.
La polizza D&O interviene in caso sia imputata non solo la responsabilità aziendale, ma anche quella personale ed economica dell’amministratore. Copre dai danni al patrimonio personale dei manager stessi, nonché da eventuali ricadute sul business e sulla reputazione aziendale. Garantisce, inoltre, la copertura dei costi di difesa legale, delle spese di presenza a indagini, e persino dei danni di immagine.
Nello specifico una polizza D&O può intervenire anche su:
- Spese sostenute per l’intervento di un servizio esterno di gestione della crisi con l’autorità di vigilanza
- Spese, diritti e onorari legali sostenuti per indagini, perizie, transazioni, difese ed appelli connessi a Sinistri
- Spese legali sostenute per l’ottenimento della revoca di un provvedimento giudiziale (emesso durante il periodo di efficacia della polizza)
- Spese per la partecipazione a un’investigazione
- Spese per mitigare un danno alla reputazione (ad esempio per lo studio e la realizzazione di una campagna pubblicitaria che ha come obiettivo
il ripristino dell’immagine eventualmente danneggiata) - Spese per cauzioni civili e penali
Oltre a chi riveste formalmente l’incarico di amministratore, è importante considerare anche la posizione di coloro che, anche senza una nomina ufficiale, svolgono effettivamente le relative funzioni.
Parliamo degli “amministratori di fatto” e dei “soggetti di fatto”, che possono essere considerati responsabili di condotte penalmente
rilevanti e dunque punibili – per evitare importanti vuoti di tutela.
Questo tipo di copertura viene stipulata dall’azienda ed è deducibile fiscalmente.




